STATUTO PROVVISORIO DELLA FASE COSTITUENTE DELLA FEDERAZIONE DELLA SINISTRA
Preambolo
La Federazione della Sinistra è un progetto politico aperto, avviato dal Partito della Rifondazione Comunista, dal Partito dei Comunisti Italiani, dall’Associazione “Socialismo 2000” e dall’Associazione “Lavoro-Solidarietà” rivolto a tutti i soggetti politici, associazioni, movimenti e singole persone che vogliono impegnarsi per il superamento del capitalismo e del patriarcato.
Art. 1.
Adesione alla Federazione
1. Possono iscriversi alla Federazione
della Sinistra le donne e gli uomini,
cittadine/i italiane/i e immigrate/i,
che abbiano compiuto il quattordicesimo
anno di età e che indipendentemente
dall’etnia, dalle convinzioni
filosofiche e religiose, ne accettino il
programma politico e lo statuto.
2. Sono automaticamente iscritte/i alla
Federazione della Sinistra presso il
comitato territoriale o di lavoro di
riferimento, tutte/i le/gli iscritte/i
al Partito della Rifondazione Comunista,
al Partito dei Comunisti Italiani,
all’Associazione “Socialismo 2000” e
all’Associazione “Lavoro-Solidarietà”
(d’ora innanzi denominati “Soggetti
Promotori”).
3. Possono aderire alla Federazione
della Sinistra tutte le associazioni che
ne condividono il manifesto politico e
lo statuto, sia a livello nazionale che
a livello territoriale. Per le modalità
concrete di adesione si rinvia ad
apposito regolamento che verrà approvato
dal Coordinamento Politico Nazionale.
4. L’adesione alla Federazione della
Sinistra, può avvenire anche tramite
internet, secondo le modalità definite
dal Coordinamento Politico Nazionale.
5. La quota minima di iscrizione per
coloro che aderiscono esclusivamente
alla federazione è fissata in 20 euro.
6. L’iscrizione alla Federazione è
incompatibile con l’appartenenza ad
associazioni segrete o che comportino un
particolare vincolo di riservatezza o i
cui principi ispiratori contraddicano i
valori e le scelte dalla Federazione.
Art. 2
Organizzazione della Federazione
1. La Federazione della Sinistra è
organizzata in Comitati, Federazioni
Provinciali e Federazioni Regionali.
2. La Federazione ritiene requisito
fondamentale per la sua organizzazione
la rappresentanza paritaria di uomini e
donne. Per questo motivo, nella
composizione degli organismi dirigenti
si deve tener conto della necessità di
valorizzare la differenza di genere.
3. Ogni decisione su ogni atto o
incarico della Federazione, a qualunque
livello organizzativo, richiede una
maggioranza dei 2/3 delle/dei votanti,
salvo ove diversamente disposto.
4. Tutti i soggetti promotori fanno
parte degli organismi dirigenti; in
ciascuno di essi nessuna organizzazione
federata può esprimere la maggioranza
assoluta delle/dei componenti.
5. Si considerano Organizzazioni
Federate i Soggetti Promotori, nonché
tutti gli altri soggetti che hanno
richiesto e ottenuto l’adesione alla
Federazione secondo le modalità
stabilite dall’art. 1 del presente
statuto.
6. Adeguata rappresentanza dovrà essere
riconosciuta alle/agli iscritte/i alla
Federazione non facenti parte dei
soggetti promotori, nonché delle
organizzazioni federate.
7. Le/I rappresentanti dei soggetti
promotori sono membri di diritto dei
consigli e dei coordinamenti politici di
livello omologo.
Art. 3 Il
comitato
1. Il comitato costituisce l’istanza di
base della Federazione. Possono essere
costituiti comitati territoriali di
livello comunale o intercomunale e,
nelle realtà metropolitane, di livello
municipale e nei luoghi di lavoro.
2. Ogni comitato elegge un consiglio
politico, che a sua volta elegge un
coordinamento politico e una/un
portavoce.
3. Nei comitati con meno di 50 aderenti,
l’assemblea delle/degli iscritte/i
assume le funzioni di consiglio
politico.
4. I comitati possono sperimentare
ulteriori forme di aggregazione che
favoriscano l’allargamento della
Federazione.
Art. 4 La
Federazione Provinciale
1. L’ insieme dei comitati di un
territorio provinciale costituisce la
Federazione Provinciale.
2. Ogni Federazione Provinciale elegge
un Consiglio Provinciale, che a sua
volta elegge un Coordinamento Politico e
una/un Portavoce.
3. In vigenza del presente statuto
provvisorio, gli organismi dirigenti di
cui al comma precedente sono nominati
secondo criteri stabiliti dai Soggetti
Promotori Nazionali.
Art. 5 La
Federazione Regionale
1. Tutte le Federazioni Provinciali di
una stessa regione costituiscono la
Federazione Regionale.
2. Preso atto della prossima scadenza
elettorale regionale che coinvolgerà la
maggior parte delle regioni italiane, in
vigenza del presente statuto
provvisorio, tutte le Federazioni
Regionali saranno rette da un organismo
provvisorio composto dalle/dai
segretarie/i o presidenti delle
Organizzazioni Federate.
Art. 6 La
Federazione Nazionale
1. L’insieme delle organizzazioni
territoriali, provinciali e regionali
costituisce la Federazione Nazionale.
2. La Federazione nazionale è retta da
un Consiglio nazionale, un Coordinamento
Politico Nazionale ed una/un Portavoce.
3. In vigenza del presente statuto
provvisorio e sino al Congresso
fondativo della Federazione, il
Consiglio Nazionale e il Coordinamento
Politico Nazionale sono nominati,
secondo criteri pattuiti tra gli stessi,
dai Soggetti Promotori.
Art. 7 Il
Consiglio Politico Nazionale
Il Consiglio Politico Nazionale
definisce gli orientamenti politici di
particolare rilevanza; convoca il
Congresso Nazionale della Federazione e
ne approva il relativo regolamento
congressuale.
Art. 8 Il
coordinamento Politico Nazionale
1. Il Coordinamento Politico Nazionale
attua la linea politica della
Federazione durante la fase costituente;
decide le iniziative e le manifestazioni
nazionali, nonché le modalità di
partecipazione della Federazione alle
elezioni che si dovessero tenere durante
la fase costituente; può costituire
gruppi di lavoro tematici indicandone
le/i coordinatrici/tori. Nomina altresì
un comitato di amministrazione della
Federazione e approva il regolamento di
gestione finanziaria della stessa.
2. Il Coordinamento Politico Nazionale
predispone altresì il regolamento
congressuale; assicura il regolare
svolgimento del congresso e ne coordina
le attività; a tal fine nomina la
Commissione di garanzia, definisce i
criteri per la partecipazione delle/dei
dirigenti nazionali ai dibattiti
precongressuali e alle assemblee
congressuali; verifica il rispetto del
pluralismo e coordina lo sforzo
organizzativo.
Art. 9 La/Il Portavoce Nazionale
1. La/Il Portavoce nazionale esprime la
linea politica della Federazione cosi
come definita dal coordinamento
politico; interviene, dopo consultazione
informale con le/i rappresentanti dei
soggetti federati, sui fatti rilevanti
dell’attualità politica; presiede la
delegazione della Federazione negli
incontri con altri partiti e
rappresentanze istituzionali; convoca il
Consiglio Nazionale e il Coordinamento
Politico Nazionale.
2. Il ruolo di Portavoce sarà ricoperto
a rotazione paritaria dai quattro
Soggetti Promotori, che provvederanno a
indicare per questo ruolo una/un loro
rappresentante.
Art. 10 Il
finanziamento della Federazione
1. I mezzi finanziari della Federazione
sono costituiti dai proventi del
tesseramento di coloro che aderiscono
esclusivamente alla Federazione, dalla
sottoscrizione volontaria delle/dei
cittadini, dalle entrate delle
iniziative politiche della Federazione e
dai contributi delle organizzazioni
federate.
2. Il finanziamento della Federazione
avviene nella più assoluta trasparenza,
rifiutando ogni contributo che possa
condizionarne le libere scelte
politiche.
Art. 11
Simbolo della Federazione
Il simbolo della Federazione è quello
che è stato utilizzato nelle ultime
elezioni europee, così come modificato
per accordo unanime dei Soggetti
Promotori.
Art. 12
Strumenti di comunicazione della
Federazione
Gli strumenti e i mezzi di comunicazione
della Federazione sono dati dalla
collaborazione e dalla sinergia da
quelli già utilizzati dalle
Organizzazioni Federate, nonché
dall’attivazione di un sito internet
nazionale della Federazione o da altri
strumenti che il Coordinamento Politico
Nazionale ritiene opportuno attivare.
